ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

La guida al nuovo processo civile

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 di 7 pagina successiva
commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
27 MAGGIO 2009

«... PAGINA PRECEDENTE
- l'assegnazione dei ricorsi da parte del primo presidente ad un'apposita sezione, chiamata a valutarne l'eventuale inammissibilità (art. 376 c.p.c., come modificato dal comma 1, lettera b)). Tale sezione dovrà essere di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione (nuovo art. 67-bis, R.D. 12/1941, introdotto dal comma 2);
- lo specifico procedimento per l'eventuale decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (art. 380-bis c.p.c., introdotto dal comma 1, lettera c)).
Vengono, invece, mantenute l'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. (relativo all'obbligo di concludere l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso con la formulazione di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità) (comma 1, lettera d)), nonché, anche se in una formulazione diversa, le modifiche all'art. 375 c.p.c. (relativo alle pronunce in camera di consiglio), finalizzate a tener conto di tale abrogazione (comma 1, lettera e)).

ARTICOLO 48-PROCESSO DI ESECUZIONE

Gli articoli 48 e 49, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, introducono alcune novità in materia di processo di esecuzione.

Comma 1-Esecuzione: integrazione del pignoramentoL'articolo 48, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-bis c.p.c.. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto

ARTICOLO 49,
Comma 1-Conseguenze della condannaIl comma 1 introduce il nuovo art. 614-bis c.p.c., che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale novità non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.

Comma 2-È impugnabile l'opposizione all'esecuzioneIl comma 2 sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è decisa con sentenza non impugnabile.

Comma 3-Sospensione dell'esecuzione in pendenza di opposizione: nuova condizionell comma 3, riformulando i commi terzo e quarto dell'art. 624 c.p.c., in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex art. 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione.

Comma 4-Estinzione del processo esecutivoIl comma 4 modifica il secondo comma dell'art. 630 c.p.c., in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

ARTICOLO 50-PROCEDIMENTO CAUTELARE

Commi 1-2-SpeseL'articolo 50, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, novella l'art. 669-septies c.p.c. (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare ante-causam), nonché l'art. 669-octies c.p.c. (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare)

ARTICOLO 51-PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE
L'articolo 51, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'inserimento, nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, di un nuovo Capo III-bis (composto dagli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater) che aggiunge tra i procedimenti speciali del Libro IV il procedimento sommario di cognizione.

  CONTINUA ...»

27 MAGGIO 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 di 7 pagina successiva
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-